La Regione del Veneto ha predisposto le “indicazioni regionali in regime transitorio di applicazione della legge Lorenzin”, relativa all’obbligatorietà di dieci vaccini, attraverso un decreto firmato dal Direttore Generale della Sanità – Domenico Mantoan.
Riportiamo di seguito i punti chiave del decreto legge N° 111 del 04/09/2017:
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali, per quanto riguarda la frequenza dei servizi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia dall’anno scolastico 2017/2018 per i bambini già iscritti si applicherà il regime transitorio fino al 2019/2020 anno che prevede, invece, la decadenza dell’iscrizione.
Per agevolare le famiglie e le scuole, per i bambini e i ragazzi da zero e sedici anni, per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, si anticipa quanto previsto dalla legge per l’anno scolastico 2019/20, cioè l’invio alle scuole degli elenchi dei bambini con la loro situazione nei confronti della vaccinazione, privi di dati sensibili.
Per tutti i soggetti non in regola (tra zero e 16 anni) le AULSS avvieranno l’iter conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale (sanzione amministrativa-pecuniaria). La Regione del Veneto ha già inviato le prime indicazioni operative per l’applicabilità della Legge 119/17 e ha fornito a tutte le Aziende Ulss il modello di autocertificazione da utilizzare da parte dei genitori per la presentazione agli uffici scolastici.
Le Aziende ULSS, dopo avere verificato che i bambini “non in regola” con l’obbligo vaccinale di cui alla legge 119/17 dagli elenchi già ricevuti dalle scuole, non abbiano un appuntamento già fissato, invieranno ai genitori una lettera raccomandata invitandoli a un colloquio per ulteriori approfondimenti e per procedere alle vaccinazioni.
Riassumiamo di seguito alcune utili informazioni:
- Sul fronte della documentazione da fornire alle scuole da parte dei genitori
Per agevolare le famiglie per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato) o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. Si precisa inoltre che è sufficiente la presentazione di una copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla ASL competente e compilato al momento della effettuazione della singola vaccinazione.
- Sul fronte delle scadenze previste
Le famiglie dovranno presentare alla scuola dell’infanzia la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo.
- Sul fronte della decorrenza dei requisiti di accesso
Già a partire da questo anno scolastico la presentazione della documentazione è requisito di accesso. In caso di autocertificazione è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. Se un genitore non presenta la documentazione indicata, o nel caso di mancata regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione entro il 10 marzo 2018, il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi (ma rimarrà iscritto alla scuola dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta). In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente, che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
- Sul fronte della tutela della privacy
Si invita a prendere visione del provvedimento del 1° settembre, emesso dal Garante della Privacy.