Alcuni chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per gli alunni e il personale scolastico.
Le indicazioni qui riportate fanno riferimento alle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (circolare n. 17167 del 21 agosto 2020), e al DPCM del 7 settembre 2020. I documenti sono consultabili in questa pagina.

Vediamo ora i 4 quattro possibili scenari che interessano l’ambito scolastico.
Alunno od operatore scolastico POSITIVO al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test risulta positivo, il caso viene notificato al Dipartimento di Prevenzione che ha il compito di avviare la ricerca dei contatti e indicare le azione di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
Per il rientro a Scuola bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti.
Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con un contestuale doppio negativo, cui potrà seguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità .
Alunno od operatore scolastico NEGATIVO al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test diagnostico è negativo in paziente sospetto, sarà il pediatra o il medico curante a valutare il percorso clinico/diagnostico più appropriato (e l’eventuale ripetizione del test), e comunque la possibilità di rientrare a scuola.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a completa guarigione clinica, seguendo le indicazioni del pediatra o del medico curante. Nel caso dei bambini, potranno rientrare a Scuola, a seguito della compilazione di un’autocertificazione da parte dei genitori, o comunque di una attestazione da parte del pediatra/medico curante.
Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato
Se un alunno o un operatore convivono con un caso accertato di infezione da SARS-CoV-2, sarà il Dipartimento di Prevenzione a valutare il singolo caso quale “contatto stretto” e a porre il soggetto in quarantena. Gli altri bambini, ovvero i contatti stretti del soggetto, non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione, in seguito a riscontrata positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il pediatra o il medico curante, dopo aver preso in carico il paziente e aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico, predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, risultati negativi, all'”Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità ”.Â